La normativa sul radon nei luoghi di lavoro è stata introdotta per proteggere i lavoratori dall’esposizione a questo gas e prevede l’adozione di un Piano nazionale d’azione per il radon. Il Decreto legislativo 101/2020 disciplina, inoltre, i doveri dei datori di lavoro, tra cui l’obbligo di misurazione del radon e l’attuazione di misure correttive, al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro.

Normativa sul radon nei luoghi di lavoro

Il radon è un gas nobile radioattivo di origine naturale, proveniente da rocce vulcaniche o materiali costruttivi permeabili, ed è estremamente difficile da percepire, individuare e quantificare all’interno di abitazioni e luoghi di lavoro. L’esposizione al radon è un rischio per la salute umana perché compromette l’apparato respiratorio e causa tumori ai polmoni. Per questo motivo, negli ultimi anni si è sviluppata un’accurata normativa sul radon nei luoghi di lavoro.

In attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce le norme di sicurezza e prevenzione che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare in materia di protezione dai pericoli causati dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, il Governo italiano ha deliberato il Decreto legislativo 101/2020. Esso, entrato in vigore il 27 agosto 2020, ha introdotto importanti novità in materia di prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti, allo scopo di adeguare la normativa italiana a quanto stabilito in sede europea. 

Per la prima volta, il campo di applicazione del Decreto ha riguardato anche la protezione dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni. Il provvedimento, infatti, all’art. 10 ha stabilito l’adozione di un Piano nazionale d’azione per il radon, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto. Nello specifico, il D.Lgs. stabilisce che il Piano, sulla base del principio dell’ottimizzazione, individui:

  • le strategie e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i pericoli dovuti all’esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi lavoro;
  • i criteri di classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon superi il livello di riferimento nazionale;
  • le regole e i criteri per prevenire la presenza di radon negli edifici di nuova costruzione.

L’art. 12 del D.Lgs. 101/2020 disciplina i livelli massimi di concentrazione del radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. In quest’ultimo caso, la concentrazione media annua di radon in aria è fissata a 300 Bq/m³. È stabilito, inoltre, all’art.13, che i dati sulla concentrazione e il rischio radon nei luoghi di lavoro vengano registrati in un’apposita banca dati e che, come recita l’art.15, le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon vengano eseguite esclusivamente sulla base delle indicazioni tecniche rilasciate dagli esperti in possesso delle dovute abilitazioni formative.

Obbligo di misurazione del radon e altri doveri dei datori di lavoro 

La sezione II del Decreto legislativo n. 101 è interamente dedicata all’esposizione al radon sui luoghi di lavoro. L’art. 16 stabilisce che le disposizioni si applicano ai luoghi di lavoro sotterranei, semisotterranei o situati al piano terra, alle tipologie di luoghi di lavoro identificate dal Piano nazionale d’azione per il radon e agli stabilimenti termali. L’art. 17 introduce, in riferimento ai livelli di gas radon, obblighi per i datori di lavoro

  • nei luoghi di lavoro identificati dall’art.16, l’esercente è tenuto a misurare la concentrazione media annua di radon nell’aria entro ventiquattro mesi dall’inizio dell’attività;
  • se la concentrazione media annua di radon nell’aria supera il limite stabilito dall’art. 12, il datore di lavoro è chiamato a provvedere all’elaborazione e alla conservazione (per otto anni) di un documento all’interno del quale è presente l’esito delle misurazioni effettuate, oltre che il riferimento agli interventi correttivi attuabili;
  • se la concentrazione media annua di radon nell’aria supera i livelli di riferimento, l’esercente è tenuto ad adottare misure correttive per ridurre il rischio radon al livello più basso possibile. Il datore di lavoro deve completare le misure correttive entro due anni dalla relazione tecnica, mantenerle nel tempo e ripetere le misurazioni ogni quattro anni;
  • se le misure correttive adottate non conducono alla riduzione della concentrazione media annua del radon nell’aria al di sotto dei livelli di riferimento, il datore di lavoro è tenuto a rivolgersi ad un esperto di radioprotezione per chiedere una valutazione della situazione, i cui risultati devono essere conservati per almeno dieci anni;

L’art. 18, inoltre, introduce l’obbligo di comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni alla banca dati nazionale che si occupa della sorveglianza della radioattività ambientale. Se il datore di lavoro non esegue le disposizioni contenute nel Decreto è soggetto ad alcune sanzioni:

  • arresto da 1 a 6 mesi o ammenda compresa tra i 2.000€ e i 15.000€ per chi non effettua le misurazioni secondo le modalità e le scadenze indicate;
  • arresto da 1 a 6 mesi o ammenda compresa tra i 5.000€ e i 20.000€ per chi non si avvale di professionisti esperti e non attua le misure correttive previste;
  • sanzione amministrativa da 2.000€ a 10.000€ per chi non comunica e non trasmette i risultati ottenuti alla banca dati.

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